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In quest’ultimo periodo che parte da agosto e giunge fino a noi, si discute senza sosta della riforma scolastica voluta dal Ministro Gelmini.
Inizierei il discorso facendo una precisazione.

Il popolo degli studenti e degli insegnanti si stanno ribellano a due decreti legislativi che ormai hanno preso forma di legge: sto parlando della Legge 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e della Legge 137/2008 (o Riforma Gelmini) “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”.

Ai telegiornali si parla di maestro unico, di risoluzione del bullismo, di tagli all’università e alla ricerca, privatizzazione degli atenei come se fosse un tutto unico. Ma non è cosi, solo per semplicità di comprensione viene unito in un unico minestrone informativo che di chiaro ha ben poco.

Leggendo i due Testi si può riassumere in semplici concetti:

  • Nella 133 sono presenti
    • Facoltà di privatizzazione universitaria (133 art. 16)
    • Tagli all’università (133 art. 64 comma 6)
    • Riduzione personale scolastico (133 art. 64 comma 2)
    • Costo libri scolastici (133 art. 15)
    • Tagli orari piani di studio (133 art. 64 comma 3)
  • Nella 137 invece sono presenti
    • Valutazione del comportamento degli studenti (137 art. 2)
    • Valutazione del rendimento degli studenti(137 art. 3)
    • Insegnante unico nella scuola primaria (137 art. 4)

Vengono riportati qui sotto tutti gli articoli incriminati in maniera estesa, sono un pò lunghi ma sono certo che vi chiariranno le idee come hanno fatto a me. Ci vediamo in fondo per le mie considerazioni personali.


 133/2008

Capo V
Istruzione e ricerca

Art. 15.
Costo dei libri scolastici

1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-ter) Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

5. I dirigenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ costituito, contestualmente all’avvio dell’azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne’ rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e’ destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.


 137/2008

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e’ espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalità applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) e’ altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.


 Dunque, se avete letto tutto e più o meno avete capito il politichese, il futuro non è roseo. Tra l’altro basta vedere le manifestazioni di piazza degli studenti per capire che effettivamente è qualcosa di grosso. Berlusconi e tutta la destra sostengono che l’università non è stata toccata dalla Riforma Gelmini…ed è vero in realtà perchè non è la 137 a toccarla ma la 133. Ma questo è solo un piccolo trucchetto per non fare brutta figura e sostenere che l’opposizione sta traviando e istigando le masse contro questa legge.D’altronde siamo tutti in grado di leggere e spero capire che il termine “economie lorde di spesa” altri non è che il termine taglio di bilancio.. di 456 milioni per il 2009 e di 1650 milioni per il 2010 (l’unica cosa che non ho capito è se per il 2010 viene contato anche il 2009 e quindi ci saranno “solo” tagli per 1650 - 456 milioni di euro oppure saranno proprio 1650 milioni di sacconi). Vabbè questo non ha importanza perchè sono comunque soldi in meno che andranno a pesare su ricerca e sviluppo universitario e su attrezzature universitarie, visto che i rettori garantiranno gli stipendi ai docenti e al personale.

Se i tagli saranno cosi pesanti entra in gioco l’art. 16 che prevede la facoltà di privatizzare l’ateneo che diventerà l’unica soluzione possibile contro la chiusura definitiva. Questo ci porterà cosi a tasse universitarie spropositate come sul modello del college americano; da qui ci sarà la distinzione elitaria dello studio: i ricchi avranno accesso ad atenei prestigiosi, i medi a università di serie Be infine quelli che hanno avuto l’accesso all’istruzione universitaria grazie a incentivi e borse di studio andranno a lavorare in miniera.

Ieri è passato il decreto Gelmini, e il ministro, nonostante le proteste che avvenivano appena fuori dalla finestra, ha avuto anche il coraggio di esultare all’approvazione del suo decreto. Inoltre per parlare di democrazia e dialogo la maggioranza non ha permesso il dialogo con le forze di opposizione che criticavano questa vittoria; come i bambini che non vogliono sentire sono partiti dei “buuuuh” in direzione dei parlamentari dell’opposizione che cercavano di esprimere il proprio giudizio in merito alla questione.

Devo esprimere un piccolo giudizio: in questo caso sono a favore dell’opposizione e contro la 133 e la 137, ma chi ci dice che la stessa cosa non sarebbe successa se al potere ci fosse stata la sinistra? Non intendo sostenere la destra perchè in questo caso ha guadagnato il mio disprezzo, ma non intendo neanche inneggiare la sinistra perchè io sono da sempre sostenitore del fatto che entrambi ce lo mettono nel culo.

In ogni caso, se verrà proposto un referendum abrogativo io sarò a favore di quest’ultimo perchè sono convinto che esistano altri tagli possibili che non intacchino il sistema scolastico, già di per se scadente, ma in qualche modo funzionale ed equilibrato.
Esistono molteplici possibilità di risparmio degli sprechi, in primis dal Governo stesso e dai loro milionari stipendi, poi dalla lotta alla corruzione nel Mezzogiorno, dalle tangenti, da tutti i magna magna dei finanziamenti europei e statali, dalla lotta all’evasione fiscale che porterebbe secondo uno studio miliardi di euro nelle casse.

Reggere l’economia di uno Stato non è cosa da poco, ma sono sicuro che a volte anche il buon senso del barbiere all’angolo sarebbe sufficiente a gestire in maniere logica e razionale le spese.

Ovviamente queste sono solo ipotesi basate sul mio giudizio personale, e sarei grato se si potesse instaurare un discorso serio e costruttivo su questa vicenda, perchè sono sicuro che qualcuno non la pensa come me e che da qualche parte ho commesso una castroneria gigantesca. Grazie per il buonsenso che userete.

 

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Come saprete o come non saprete e quindi ve lo dico adesso, la Tim ha recentemente modificato il piano tariffario della Tim Tribù che va a vitamine: non ve lo rispiego, se volete ve lo rileggete QUI.

Quindi se tu sei come me un piccolo risparmiatore dalle capacità economiche non troppo elevate e hai una morosina con cui passi tanto tempo al telefonino per “dirsi pucci pucci picci picci pu mu gu fu” (si perchè la chiamata media di una coppia è 30 secondi per dirsi le questioni importanti e 20 minuti per riattaccare) puoi orientarti verso altre due compagnie telefoniche: Wind e Omnitel (non la chiamo Vodafone perchè non mi piace).

La wind propone una tariffa base di questo tipo:

  • 17 euro/cent al minuto, tariffazione a secondi e nessun scatto alla risposta, verso tutti.
  • 12 euro/cent per sms verso tutti
  • 30 euro/cent mms per wind, 60 verso altri operatori

In più è possibile attivare altre opzioni (dico solo quelle che attiverò):

  • Noi due BIG: 4 euro/mese per 1000 minuti verso il numero wind desiderato
  • Wind 6 Sms: 3 euro/mese per sms verso tutti a 6 euro/cent

In alternativa c’e’ la Omnitel che propone varie tariffe, quella scelta da me è:

  • Vodafone Tutti: 12 euro/cent verso tutti con almeno 15 euro di ricarica mensile, altrimenti 19 euro/cent. Scatto alla risposta di 16 euro/cent e sms a 15 euro/cent.

Per parlare con un numero preferito c’e':

  • You & Me Parole e Messaggi: 8 euro al mese parli, videochiami e mandi sms a 0 euro/cent, senza scatto alla risposta

Facciamo adesso due rapidi conti.

Almeno per me, io chiamerei il mio numero preferito tutti i giorni; quindi:

  •  TIM: 1 euro/gg x 30 gg = 30 euro/mese
  • Omnitel: 8 euro/mese
  • Wind: 4 euro/mese

Oggi pomeriggio mi sono recato al centro wind per attivare il piano tariffario sopra indicato, entro 10 gg mi verranno attivate le due sim card mantenendo il mio vecchio numero che non fa mai male.
Grazie Wind, e arrivederci Tim fino a quando un’altra compagnia non proporrà un piano tariffario migliore.

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